• العنوان: رفض التأشيرة وإشارة SIS: القضاء يُبطل القرار عندما لا تثبت الإدارة أسباب الرفض
    Apr 9 2026
    العنوان: رفض التأشيرة وإشارة SIS: القضاء يُبطل القرار عندما لا تثبت الإدارة أسباب الرفض مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة.
    أنا المحامي فابيو لوسيربو. اليوم نتناول مسألة عملية للغاية: العلاقة بين رفض تأشيرة العمل والإشارات المسجلة في نظام معلومات شنغن، المعروف بـ SIS. ننطلق من حكم حديث صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو، بتاريخ 19 مارس 2026 . القضية واضحة.
    عامل أجنبي حصل بالفعل على تصريح العمل، المعروف بـ nulla osta، من السلطات الإيطالية. ورغم ذلك، قامت السفارة الإيطالية برفض إصدار التأشيرة. لاحقاً، يظهر عنصر حاسم: الإدارة نفسها تعترف بوجود خطأ في الإجراءات وتبدأ عملية إعادة النظر. وهنا تظهر المشكلة القانونية الأساسية. تحاول الإدارة تبرير الرفض بالإشارة بشكل عام إلى احتمال وجود تسجيل في نظام SIS أو إلى تعقيدات إجرائية. لكنها لا تقدم أي دليل ملموس أو موثق. المحكمة كانت واضحة جداً: لا يكفي الإشارة بشكل عام إلى نظام SIS أو إلى تعقيد الإجراءات الإدارية. عند الطعن في قرار رفض التأشيرة، يجب على الإدارة أن تثبت بشكل دقيق الأسباب التي استندت إليها. في هذه الحالة، هذا الإثبات غير موجود.
    بل إن الإدارة بقيت في حالة من الجمود، حتى بعد طلبات المحكمة، ولم تتمكن من الرد على الحجج الموثقة التي قدمها صاحب الطلب. النتيجة كانت حاسمة: المحكمة قبلت الطعن وأبطلت قرار رفض التأشيرة. هذه القضية مهمة لسببين. أولاً: لا يمكن استخدام إشارة SIS كمبرر عام. يجب أن تكون حقيقية، قابلة للتحقق، ومطبقة بشكل صحيح. ثانياً: لا يمكن للإدارة أن تعترف بوجود خطأ ثم تمتنع عن تصحيحه. في هذه الحالة، يصبح هذا الجمود غير مشروع. في النهاية، هذا الحكم يؤكد مبدأ أساسياً: السلطة التقديرية في مسائل التأشيرات ليست سلطة مطلقة. يجب أن تُمارس دائماً بشكل شفاف ومسبب وقابل للتحقق. وعندما لا يحدث ذلك، يتدخل القضاء. إلى اللقاء في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة.







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  • Permesso per attesa occupazione_ distinzione tra mancata assunzione e invalidità della procedura
    Apr 8 2026
    Permesso per attesa occupazione: distinzione tra mancata assunzione e invalidità della procedura Benvenuti a un nuovo episodio del podcast diritto dell’immigrazione.
    Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo. Oggi analizziamo una decisione molto importante del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, pubblicata il 16 marzo 2026, relativa al ricorso iscritto al ruolo generale numero 344 del 2026 . Il tema è uno di quelli che nella pratica si presenta spesso: il permesso di soggiorno per attesa occupazione nei casi in cui il rapporto di lavoro non si concretizza. Il caso riguarda un cittadino straniero entrato regolarmente in Italia con un visto per lavoro subordinato. Tuttavia, il datore di lavoro non si è mai presentato per la firma del contratto di soggiorno, rendendo di fatto impossibile l’assunzione. In una situazione del genere, la prassi – e anche le indicazioni ministeriali – consentono allo straniero di richiedere un permesso per attesa occupazione, proprio perché la mancata assunzione non dipende dalla sua volontà. Ma qui interviene un elemento decisivo. L’Amministrazione non si è limitata a rilevare la mancata stipula del contratto. Ha adottato un provvedimento ulteriore: la revoca del nulla osta al lavoro, cioè dell’atto che aveva consentito l’ingresso in Italia. Ed è proprio questo il punto su cui si fonda la decisione del TAR. Il Tribunale chiarisce che il permesso per attesa occupazione può essere riconosciuto solo quando la procedura di ingresso per lavoro è valida e completa nei suoi presupposti, ma non si è perfezionata per cause non imputabili al lavoratore. Diverso è il caso – come quello esaminato – in cui l’intera procedura viene meno a monte, per effetto della revoca del nulla osta. In questa ipotesi, non si è di fronte a una semplice mancata assunzione, ma a una vera e propria invalidità originaria del percorso amministrativo, con effetti retroattivi. E se viene meno il titolo che legittimava l’ingresso per lavoro, non può essere riconosciuto neppure il permesso per attesa occupazione. Il TAR lo dice in modo molto netto: quel tipo di permesso presuppone una procedura di ingresso valida, non una procedura annullata o revocata. Da qui il rigetto del ricorso. Questa decisione è particolarmente rilevante perché traccia una linea di confine chiara, che nella pratica spesso viene trascurata: non basta dimostrare che la mancata assunzione non dipende dallo straniero. Bisogna anche verificare che l’intera procedura amministrativa sia rimasta valida. Quando invece interviene una revoca del nulla osta, il sistema si chiude a monte, e non lascia spazio a soluzioni alternative come il permesso per attesa occupazione. Ed è proprio su questo tipo di passaggi che si gioca, oggi, una parte importante del diritto dell’immigrazione: nella corretta qualificazione giuridica delle situazioni concrete. Grazie per l’ascolto e alla prossima puntata.

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  • Conversione del permesso_ il parere non è decisivo e l’integrazione non è sempre richiesta
    Apr 7 2026
    Conversione del permesso: il parere non è decisivo e l’integrazione non è sempre richiesta Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo. Oggi analizziamo una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione prima ter, pubblicata il 23 febbraio 2026, relativa al ricorso iscritto a ruolo generale numero 4952 del 2025. La decisione affronta un tema molto concreto e, diciamolo chiaramente, spesso gestito male dalle Questure: la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro. Il caso riguarda un giovane straniero al quale era stata negata la conversione del titolo di soggiorno perché – secondo la Questura – non risultava inserito in un progetto di integrazione sociale per almeno due anni e mancava il parere previsto dall’articolo 32 del Testo Unico Immigrazione. Il Tribunale interviene in modo netto e mette ordine. Primo punto: non esiste un unico percorso per ottenere la conversione. La legge prevede due ipotesi distinte. Da un lato, quella dei minori affidati o sottoposti a tutela; dall’altro, quella dei minori inseriti in un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni. Ed è proprio qui che emerge l’errore dell’Amministrazione: ha applicato il requisito dei due anni di integrazione anche a un caso in cui non era richiesto. Secondo punto, ancora più rilevante sul piano pratico: il parere del Comitato per i minori stranieri è sì obbligatorio, ma non è vincolante. E soprattutto, non può diventare un ostacolo automatico al rilascio del permesso. Il TAR lo chiarisce espressamente: il ritardo o la mancata acquisizione del parere non è imputabile allo straniero e, anzi, è l’Amministrazione che ha il dovere di acquisirlo d’ufficio, nell’ambito del procedimento amministrativo. Nel caso concreto, il ricorrente aveva anche dimostrato un percorso reale di integrazione, con attività lavorativa regolarmente denunciata e documentazione aggiornata. Nonostante questo, la Questura aveva adottato un diniego fondato su presupposti giuridicamente errati. Ed è proprio questo il passaggio più importante della sentenza: il diritto dell’immigrazione non può essere ridotto a una lettura rigida e burocratica delle norme. L’Amministrazione deve valutare concretamente la posizione dello straniero, esercitando il proprio potere in modo ragionevole e proporzionato. Il Tribunale, infatti, accoglie il ricorso, annulla il provvedimento di diniego e impone all’Amministrazione di riesaminare la posizione, acquisendo d’ufficio il parere e verificando i presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno, anche eventualmente in una forma diversa. Questa decisione è importante perché riafferma un principio fondamentale: non è lo straniero a dover subire le inefficienze del procedimento amministrativo. È l’Amministrazione che deve far funzionare il procedimento, nel rispetto della legge. E quando questo non avviene, il giudice interviene. Grazie per aver ascoltato questo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione. A presto.

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  • Converting a Seasonal Residence Permit_ When Three Months of Work Do Not Correspond to Calendar Months
    Apr 6 2026
    Converting a Seasonal Residence Permit: When Three Months of Work Do Not Correspond to Calendar Months Welcome to a new episode of the podcast “Immigration Law”.
    My name is Attorney Fabio Loscerbo. Today we discuss an interesting decision issued by the Regional Administrative Court for Puglia on 10 March 2026 concerning an important issue in Italian immigration law: the conversion of a seasonal residence permit into a subordinate work permit. The case began after the Prefecture rejected a worker’s request to convert his seasonal permit. The administration argued that the worker had not met the required threshold of work in the agricultural sector: at least 39 working days within three months, with an average of 13 days per month, as indicated in ministerial circulars. The key legal question concerned how those three months should be calculated.
    According to the Labour Inspectorate, the working days had to fall within calendar months, meaning from the first to the last day of each month. However, the Administrative Court adopted a different and more reasonable interpretation. It held that the reference to three months should be understood as a period of approximately ninety days, starting from the moment the worker actually began working. This means that working days carried out across the boundary between two calendar months cannot be excluded, because doing so would unfairly penalize the worker. For this reason, the court upheld the appeal and annulled the refusal issued by the administration, ordering it to reconsider the case. This decision is important because it clarifies a practical principle: for the conversion of a seasonal residence permit, what matters is the actual work performed during the three-month period, not a rigid calendar-based calculation of months. Thank you for listening to this episode of the podcast “Immigration Law.”
    See you soon for another legal insight.

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  • Conversione del permesso stagionale_ quando i tre mesi di lavoro non coincidono con il mese solare_
    Apr 5 2026
    Conversione del permesso stagionale: quando i tre mesi di lavoro non coincidono con il mese solare Benvenuti a un nuovo episodio del podcast “Diritto dell’Immigrazione”.
    Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo. Oggi parliamo di una decisione molto interessante del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, pubblicata il 10 marzo 2026, che riguarda la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Il caso nasce dal rigetto della domanda di conversione da parte della Prefettura. L’amministrazione sosteneva che il lavoratore non avesse maturato il requisito richiesto nel settore agricolo: cioè almeno 39 giornate di lavoro in tre mesi, con una media di 13 giornate mensili. Il punto centrale della controversia riguardava come calcolare questi tre mesi.
    Secondo l’Ispettorato del lavoro, le giornate dovevano essere conteggiate all’interno dei mesi solari, cioè dal primo all’ultimo giorno del mese. Il Tribunale amministrativo, invece, ha adottato un’interpretazione diversa e più ragionevole: il riferimento ai tre mesi deve essere inteso come un periodo di circa novanta giorni, che decorre dall’inizio effettivo dell’attività lavorativa. Questo significa che non è corretto escludere le giornate lavorative svolte “a cavallo” tra un mese e l’altro, perché ciò finirebbe per penalizzare ingiustamente il lavoratore. Per questo motivo il tribunale ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di diniego, ordinando all’amministrazione di riesaminare la situazione. Questa decisione è importante perché chiarisce un principio pratico: nella conversione del permesso stagionale conta il lavoro effettivamente svolto nel trimestre, non la rigida suddivisione dei mesi nel calendario. Grazie per aver ascoltato questo episodio del podcast “Diritto dell’Immigrazione”.
    A presto con un nuovo approfondimento.

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  • Diniego di visto e segnalazione SIS_ il TAR annulla quando l’amministrazione non prova i presupposti del rifiuto
    Apr 4 2026
    Diniego di visto e segnalazione SIS: il TAR annulla quando l’amministrazione non prova i presupposti del rifiuto Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione.
    Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo. Oggi affrontiamo un tema molto concreto: il rapporto tra diniego del visto per lavoro subordinato e segnalazione nel sistema informativo Schengen, il cosiddetto SIS. Prendiamo spunto da una recente sentenza del TAR Lazio, pubblicata il 19 marzo 2026 . Il caso riguarda un lavoratore straniero che aveva ottenuto il nulla osta al lavoro in Italia. Nonostante questo, l’Ambasciata italiana ha negato il visto. Successivamente, però, emerge un dato decisivo: l’amministrazione stessa ammette un errore nella procedura e avvia un tentativo di riesame. E qui si innesta il nodo giuridico centrale. L’amministrazione prova a giustificare il diniego richiamando anche la possibile presenza di una segnalazione SIS o, comunque, la necessità di un “ricircolo” del nulla osta. Tuttavia, non fornisce elementi concreti e documentati a sostegno di queste affermazioni. Il TAR è molto chiaro: non basta richiamare in astratto il sistema SIS o la complessità del procedimento amministrativo. Quando viene impugnato un diniego, l’amministrazione deve dimostrare in modo puntuale i presupposti del rifiuto. Nel caso di specie, questo non avviene.
    Non solo: l’amministrazione resta sostanzialmente inerte anche dopo le richieste istruttorie del giudice e non riesce a superare le contestazioni documentate del ricorrente. Il risultato è netto: il TAR accoglie il ricorso e annulla il diniego di visto. Questa decisione è importante per due motivi. Primo: la segnalazione SIS non può essere utilizzata come giustificazione generica. Deve essere reale, verificabile e correttamente applicata. Secondo: l’amministrazione non può limitarsi ad ammettere un errore e poi non correggerlo. L’inerzia, in questi casi, diventa illegittima. In definitiva, questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: il potere discrezionale in materia di visti non è arbitrio. Deve sempre essere esercitato in modo trasparente, motivato e verificabile. E quando questo non accade, il giudice interviene. A presto, con un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione.

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  • Seasonal Residence Permit and Conversion_ When the Maximum Period of Stay Cannot Justify a Refusal
    Apr 4 2026
    Seasonal Residence Permit and Conversion: When the Maximum Period of Stay Cannot Justify a Refusal Welcome to a new episode of the podcast “Immigration Law.”
    My name is Attorney Fabio Loscerbo. Today we discuss a recent decision issued by the Regional Administrative Court for the Veneto, published on 13 March 2026, which addresses an important issue in Italian immigration law: the relationship between the seasonal residence permit and its conversion into a subordinate work permit. The case concerns a foreign worker who entered Italy legally with an authorization for seasonal work. After working for several months in the agricultural sector, the worker submitted an application to the Immigration One-Stop Shop to convert the seasonal residence permit into a residence permit for subordinate employment, and he also obtained the required authorization for the conversion. Despite this, the police authority rejected the request for the residence permit, arguing that the worker had already used the maximum period of nine months of stay allowed for seasonal work. However, the Administrative Court considered this decision unlawful. According to the judges, Article 24 of the Italian Immigration Consolidated Act clearly states that a seasonal worker who has carried out regular work in Italy for at least three months and receives an offer of subordinate employment may request the conversion of the residence permit. Therefore, the fact that the maximum period of seasonal stay has been reached cannot automatically justify the refusal of the residence permit, especially when the worker has already applied for the conversion and has obtained the necessary authorization. For this reason, the Regional Administrative Court upheld the appeal and annulled the decision of the authorities, emphasizing that the administration should have taken into account the request for conversion and the existence of the legal requirements. This decision is important because it confirms a clear principle: the seasonal residence permit can represent the starting point for a stable employment path in Italy, and the administration must properly assess requests for conversion. Thank you for listening to this episode of the podcast “Immigration Law.”
    See you soon for another legal insight.

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    2 mins
  • Conversion du permis de séjour saisonnier _ lorsque trois mois de travail ne coïncident pas avec les mois calendaires
    Apr 3 2026
    Conversion du permis de séjour saisonnier : lorsque trois mois de travail ne coïncident pas avec les mois calendaires Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Droit de l’Immigration ».
    Je suis l’avocat Fabio Loscerbo. Aujourd’hui, nous parlons d’une décision intéressante rendue par le Tribunal administratif régional des Pouilles, publiée le 10 mars 2026, qui concerne une question très importante dans la pratique du droit de l’immigration : la conversion d’un permis de séjour pour travail saisonnier en permis de séjour pour travail salarié. L’affaire a commencé après que la Préfecture a rejeté la demande de conversion présentée par un travailleur étranger. L’administration soutenait que le travailleur n’avait pas atteint le seuil requis dans le secteur agricole : au moins 39 journées de travail sur une période de trois mois, soit une moyenne de 13 journées de travail par mois. La question juridique centrale portait sur la manière de calculer ces trois mois.
    Selon l’Inspection du travail, les journées travaillées devaient être comptabilisées à l’intérieur des mois calendaires, c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois. Le Tribunal administratif a toutefois adopté une interprétation différente et plus raisonnable. Il a estimé que la référence aux trois mois devait être comprise comme une période d’environ quatre-vingt-dix jours, à partir du début effectif de l’activité professionnelle. Cela signifie que les journées de travail effectuées à cheval entre deux mois ne peuvent pas être exclues du calcul, car une telle interprétation pénaliserait injustement le travailleur. Pour cette raison, le tribunal a accueilli le recours et a annulé la décision de refus adoptée par l’administration, en lui ordonnant de réexaminer la situation. Cette décision est importante car elle clarifie un principe pratique : dans la conversion du permis de séjour saisonnier, ce qui compte est le travail réellement effectué pendant la période de trois mois, et non une application rigide du calendrier mensuel. Merci d’avoir écouté cet épisode du podcast « Droit de l’Immigration ».
    À très bientôt pour un nouvel approfondissement juridique.

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